Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l'attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l'istituzione del nuovo attestato, il decreto spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.
L'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Le modalità per redigere l'Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.
Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009).
Ecco quando vige l'obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica:
- Lavori di nuova costruzione e interventi sull'esistente
Rientrano in quest'ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture.
- Vendita o nuova locazione
Il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario l'Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'Ape.
- Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.
- Gestione di impianti termici e di climatizzazione
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.
L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.
Il decreto stabilisce per l'Ape una durata massima di 10 anni e l'obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.
Sanzioni
Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l'obbligo di redazione dell'Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un'ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l'attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.
Cierreingegneria si occupa della redazione di Attestati di Certificazione Energetica (o APE) e i suoi soci sono iscritti nell'elenco dei certificatori della regione Piemonte, Liguria e Lombardia.
Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica
Lavori di nuova costruzione e interventi sull'esistente
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull'esistente. Rientrano in quest'ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture.
Vendita o nuova locazione
Il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario l'Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'Ape.
Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.
Gestione di impianti termici e di climatizzazione
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.
Se già c'è un Ace in corso di validità
L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.
Validità dell'Ape e rinnovo
Il decreto stabilisce per l'Ape una durata massima di 10 anni e l'obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.
Sanzioni
Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l'obbligo di redazione dell'Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un'ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l'attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.